ACCADDE OGGI – 1 ottobre 2019 davanti alla sede di Roma Metropolitane la Polizia ha forzato il presidio pacifico dei lavoratori
“I diritti della libertà” di Franco Lotito e Antonella Pirastu
1 ottobre 2019 davanti alla sede di Roma Metropolitane la Polizia ha forzato il presidio pacifico dei lavoratori che si battevano contro la liquidazione della società.
Nel forzare il presidio la polizia ha ferito politici e sindacalisti che erano al fianco dei lavoratori.
“Episodi come quello di questa sera – aggiungono i segretari generali delle tre confederazioni – non possono essere più tollerati. E’ necessario fare la massima chiarezza su quanto è successo e individuare le responsabilità”.
“Ai lavoratori, ai dirigenti sindacali e agli esponenti politici presenti al presidio e vittime dell’aggressione va tutta la nostra solidarietà”: concludono Landini, Furlan e Barbagallo.L’amministratore unico di Roma Metropolitane, Marco Santucci, accanto a Stefano Fassina a terra dopo i tafferugli all’esterno della sede di Roma Metropolitane, Roma, 01 ottobre 2019. ANSA
[…] L’analisi e lo studio del diritto di sciopero affondano le radici metodologiche nella norma costituzionale che nell’art.40 afferma: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” .
Tale norma si contrappone con effetti dirompenti a quella che era stata la precedente disciplina sullo sciopero.
Per comprendere pertanto l’attuale sistema, sono necessari dei brevi riferimenti storici.
Se il rapporto che legava il lavoratore subordinato all’impresa poteva definirsi libero al momento genetico del contratto di lavoro, certamente non lo era per ciò che riguardava la definizione delle prestazioni e le modalità di svolgimento nell’attività lavorativa.
Non esisteva nell’800 una disciplina sul contratto di lavoro; si utilizzava come unica fonte il diritto comune dei contratti.
Ciò determinò la nascita di conflitti tra datori di lavoro ed i lavoratori, quali portatori di interessi contrapposti.
Dalla mancanza di una tutela nei confronti dei lavoratori, ne derivò una forte discrezionalità dell’imprenditore nel fissare le regole sul rapporto.
Ne conseguì che la classe operaia, costretta dalle improrogabili esigenze di vita, era vincolata ad accettare, non avendo altre scelte le più esose ed ingiustificate richieste. Tale condizione di inferiorità contrattuale era comune a tutti i lavoratori, i quali manifestarono subito l’interessa ad una nuova libertà contrattuale. Altresì fu la considerazione che solo attraverso l’esercizio di “gruppo” delle comuni pretese, si sarebbero potuti sperare risultati concreti.[…]
Disponibile presso la BIBLIOTECA NAZIONALE UIL ARTURO CHIARI